STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “MG POWER CLUB”

ART. 1

COSTITUZIONE  SEDE  E  DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti,  l'Associazione denominata

MG POWER CLUB

con sede  in Milano, via Filippo De Pisis n.45, in breve CLUB MG.

IL CLUB MG è regolato dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, è apolitico, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 4.

Il CLUB MG potrà avere sedi di rappresentanza,  amministrative e operative in tutto il territorio italiano.

ART. 2

DURATA

Il CLUB MG ha durata illimitata.

ART. 3

IL LOGO DEL CLUB

Il Logo del CLUB MG è costituito dal disegno ispirato all'ottagono MG e dalla scritta MG Power Club in carattere “Porscha”, creato da Filippo Bottazzin, la cui riproduzione grafica viene allegata al presente Statuto, sotto la lettera "A", costituendone parte integrante.

ART. 4

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Il CLUB MG si propone, attraverso l’utilizzo delle autovetture MG, di organizzare raduni, manifestazioni, incontri, nonché attuare e partecipare alle attività e manifestazioni agonistiche e sportive, anche al fine di scoraggiare le gare clandestine e comportamenti similari che l’ Associazione  condanna energicamente.

Il CLUB MG persegue inoltre lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali dei Soci come, ad esempio:

·        Rappresentare i Soci in Sedi istituzionali pubbliche e private;

·        Favorire la preparazione dei Soci in ogni forma e settore, anche coordinando ed organizzando corsi di formazione (es. Guida Sicura, ecc.), corsi di aggiornamento.

·        Stipulare convenzioni operative con aziende ed entità locali al fine esclusivo di migliorare le opportunità dei Soci.

·        Potrà aderire ad altre Associazioni e/o Confederazioni nazionali di categoria o collegarsi alle stesse ed in eguale maniera potranno aderire o collegarsi al CLUB MG, Associazioni o Club di rilevanza nazionale, regionale o provinciale, previa delibera del Consiglio Direttivo e purché gli stessi abbiano finalità simile al CLUB MG. Tali Associazioni non avranno diritto di voto e di Assemblea;

·        Potrà creare siti Internet ed essere editrice di giornali, riviste e libri al fine di aggiornare e potenziare l'informazione ai Soci;

Tutto ciò in armonia con le linee programmatiche di sviluppo del CLUB MG.

ART. 5

I SOCI

 Il CLUB MG è aperto a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, a condizione che i candidati siano possessori e/o proprietari di una autovettura MG.

I Soci Sponsorizzatori potranno essere persone fisiche, persone giuridiche o enti, anche se non in possesso di una MG.

I Soci Onorari potranno essere persone fisiche anche se non in possesso di una MG.

Possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

I soci si dividono in:

1)      Soci Fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;

2)      Soci Ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;

3)      Soci Onorari, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita del CLUB MG;

4)       Soci Sponsorizzatori, qualifica riconosciuta alle persone fisiche o giuridiche (enti o società commerciali) che sottoscrivono una quota sociale di entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto e non possono far parte del Consiglio Direttivo del CLUB MG;

ART. 6

MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI

 L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta e inoltrata tramite il form del sito internet del CLUB MG da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale ha la facoltà di accettare o respingere la domanda.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. 

ART. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

 La qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al CLUB MG almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (vedi art. 24 c.c.).

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

1)      per comportamento contrastante con gli scopi del CLUB MG;

2)      per violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

3)      quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al CLUB MG;

4)      per indegnità;

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 24  c.c.). 

ART. 8

DIRITTI  E DOVERI DEI SOCI

 Tutti i soci hanno diritto:

1)      a partecipare effettivamente alla vita del CLUB MG;

2)      a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

3)      ad accedere alle cariche associative;

Tutti i soci sono tenuti:

1)      ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2)      a frequentare il CLUB MG, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

3)      a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del CLUB MG e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;

4)      a versare la quota associativa annuale;

5)      ad essere in regola - nell'attuazione dell'attività sociale - con le norme di diritto della circolazione stradale ed a essere responsabili del comportamento del loro equipaggio;

ART. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1)      l’Assemblea dei soci;

2)      il Consiglio Direttivo;

3)      il Presidente;

4)      Il Vice-presidente;

5)      I Consiglieri;

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l’approvazione del rendiconto e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità  (vedi art. 20 c.c.).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1)      approva il rendiconto economico;

2)      elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

3)      delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1)      sulle modifiche dello statuto;

2)      sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto (posta – fax – e-mail) da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale (forum e/o sito) almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

ART. 11

VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 21 c.c.).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti  dei soci  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il  voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.).

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe (non più di una per ciascun socio) ed in genere il diritto di intervento ed eventuale voto all'Assemblea.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e direzione del CLUB MG.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 10 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione.

E' facoltà del Consiglio integrarsi, in qualunque momento, fino al numero di cinque componenti. I membri così nominati scadranno con gli altri Consiglieri in carica.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1)      curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2)      curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;

3)      curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

4)      predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;

5)      predisporre il rendiconto economico;

6)      provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del  Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 12 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (posta – fax – e-mail), da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 2 riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto del CLUB MG.

ART. 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale del CLUB MG, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano il CLUB MG sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

E' autorizzato all'apertura di conti correnti bancari (anche con affidamenti, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo) ed ha poteri di effettuare all'uopo tutte le operazioni necessarie: firmare assegni di conto corrente e stipulare ogni altra operazione bancaria.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 14

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 15

GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto del CLUB MG e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

 

 

     ART. 16

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso il CLUB MG trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:

1)      da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

2)      dai contributi dei propri soci;

3)      da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l’ammontare.

Al CLUB MG è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Associazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.  17

ESERCIZIO SOCIALE 

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico da presentare per l’approvazione  in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).

ART. 18

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del MG POWER CLUB (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci in sessione straordinaria che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, MG POWER CLUB devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).

ART. 19

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto  si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

                                               NORMA TRANSITORIA

1)        A parziale deroga dell' Art. 12, il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea Costituente che ha sottoscritto l'Atto Costitutivo, di cui il Presente Statuto ne costituisce parte integrante ed inscindibile, durerà in carica 20 anni, in quanto composto per lo più da Soci Fondatori che hanno ideato e sostenuto, anche economicamente, l'intera  iniziativa. I componenti del Consiglio Direttivo nominato dai Soci Fondatori, potranno essere rieletti.